Piano per il diritto allo studio
Ai sensi del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, art. 45, le funzioni amministrative attribuite ai Comuni comprendono tutti gli interventi idonei a garantire il diritto allo studio secondo i principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione Italiana.
L'art. 2 della Legge Regionale del 20 marzo 1980, n. 31, dispone che "il diritto allo studio è assicurato agli studenti mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell'obbligo, a consentire l'inserimento e la socializzazione di minori disadattati o in difficoltà di apprendimento, ad eliminare i casi di evasione e di inadempienze dell'obbligo scolastico”.
La Legge regionale del 20 marzo 1980, n.31 stabilisce le funzioni dei Comuni secondo la modalità ed i criteri fissati negli articoli: art. 3 "Trasporto scolastico", art. 4 "Mensa scolastica", art. 5 "Scuole materne", art. 6 "Assistenza sociopedagogica", art. 7 "Libri e materiale didattico", art. 8 "Sostegno alla programmazione educativa".
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