Presidente
Art. 16 dello Statuto dell’Unione - Elezione del Presidente dell’Unione
Il Presidente dell’Unione viene eletto dall’Assemblea tra i sindaci e gli assessori dei comuni facenti parte dell’Unione a maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea e con voto limitato ad una sola preferenza
Il Presidente dell’Unione è eletto sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo degli stessi. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto il Sindaco del Comune con popolazione maggiore.
Entro 45 giorni dall’elezione, il Presidente presenta il documento programmatico all’Assemblea per l’approvazione.
Il Presidente dell’Unione dura in carica per tre anni che possibilmente devono coincidere con anni solari.
Il Presidente dell’Unione non percepisce alcuna indennità.
Art. 17 dello Statuto dell’Unione – Compiti del Presidente dell’Unione
Il Presidente svolge le funzioni attribuitegli dal presente Statuto nelle materie di competenza dell’Unione. Sovrintende all’espletamento delle funzioni attribuite all’Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.