Assemblea dell'Unione
Art. 11 dello Statuto dell’Unione - Composizione dell’Assemblea
L’Assemblea dell’Unione è composta da numero tre rappresentanti per ogni Comune facente parte dell’Unione. I componenti dell’Assemblea si definiscono Consiglieri dell’Unione.
I Sindaci dei Comuni dell'Unione sono membri di diritto dell’Assemblea. Ciascun Sindaco può delegare un Assessore del proprio comune (anche se “esterno” al Consiglio comunale) a partecipare alle sedute dell’Assemblea.
I singoli Consigli comunali dei Comuni partecipanti eleggono due consiglieri per singolo Comune con il sistema del voto limitato, in modo da garantire che uno dei consiglieri eletti, rappresenti la minoranza consiliare.
L’Assemblea dell’Unione adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un Regolamento disciplinante le proprie modalità di funzionamento.
L’Assemblea dell’Unione è validamente riunita alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, salvo le eccezioni previste dalla legge.
Il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dell’Assemblea non potrà mai essere superiore al terzo della misura stabilita con decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL).
Art. 12 dello Statuto dell’Unione – competenze dell’Assemblea
L’Assemblea determina l’indirizzo politico amministrativo dell’Unione e ne controlla l’attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente Statuto.
L’Assemblea non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.
Il documento programmatico, presentato dal Presidente dell’Unione entro 45 giorni dalla sua elezione alla Assemblea ed approvato da questa, costituisce atto di riferimento sul quale l’Assemblea esercita le proprie funzioni di indirizzo e di controllo sull’azione politico amministrativa dell’ente.
Il Presidente e la Giunta dell’Unione forniscono periodicamente all’Assemblea rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, sotto il profilo temporale, l’andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi del comma 3.