Programma triennale delle opere pubbliche

L'articolo 128 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 numero 163, e successive modificazioni ed integrazioni [Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture], dispone che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici deve svolgersi sulla base di un programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali predisposti ed approvati secondo la normativa vigente.

Ai sensi del comma 11 del richiamato art. 128, gli Enti Locali sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi tipo definiti con apposito decreto del Ministero dei Lavori Pubblici.

Il titolo III, capo 1, articoli 13 e 14 del D.P.R. 554/99 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici" ed il D.M. 09.06.2005 del Ministro della Infrastrutture e dei Trasporti all'art.1 stabiliscono specifiche modalità per la redazione del suddetto programma e per la relativa pubblicizzazione.

In attuazione delle sopracitate norme l’Area Tecnica provvede a redigere lo schema del Programma Triennale e l´Elenco Annuale dei Lavori sulla base delle priorità delle categorie di interventi definite dai Comuni aderenti.

Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09.06.2005 pubblicato sulla G.U. del 30.06.2005, ha indicato le modalità e gli schemi tipo da adottare per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici ed ha inoltre disposto che gli stessi debbano essere redatti entro il 30 settembre di ogni anno.

Il Programma Triennale è suddiviso in schede che individuano, per ciascun intervento, la copertura finanziaria, la conformità urbanistica territoriale, ambientale paesistica e il tempo stimato per la realizzazione dei lavori.

L´Elenco Annuale individua il Responsabile di procedimento e la fruibilità del bene.

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