Canoni non ricognitori
L'art. 27, comma 7, del D.Lgs. n. 285/1992 prevede la facoltà per l'ente proprietario delle strade di assoggettare le occupazioni delle stesse a un canone non ricognitorio.
Qual è la differenza tra canone ricognitorio e canone non ricognitorio?
Il canone ricognitorio rappresenta la quantificazione monetaria dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà dell'ente locale su di un bene oggetto di concessione. La quantificazione non è rapportata all'utilità economica ricevuta dal concessionario.
Il canone non ricognitorio rappresenta la quantificazione monetaria dell'utilità economica ricevuta dal concessionario del bene dell'ente locale.
I Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni della Valtenesi hanno deciso di assoggettare, a partire dal 2013, talune tipologie di occupazione delle strade comunali, oltre che al canone per l'occupazione del suolo pubblico (il cosap di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997), anche ai canoni non ricognitori di cui all'art. 27, comma 7, del D.Lgs. n. 285/1992. I Comuni hanno altresì deliberato di conferire all'Unione dei Comuni della Valtenesi le attività di gestione, accertamento e riscossione dei canoni non ricognitori.
Di seguito vengono pubblicati gli atti di istituzione del canone, di approvazione del regolamento applicativo e le tariffe per il 2013.
- Comune di Manerba del Garda
- Comune di Moniga del Garda
- Comune di Padenghe sul Garda
- Comune di Polpenazze del Garda
- Comune di Soiano del lago